Art. 5.
(Documentazione e relazioni).
1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione, anche avvalendosi
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dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi.
2. La Commissione predispone annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.