Art. 5.
(Documentazione e relazioni).

      1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione, anche avvalendosi

 

Pag. 7

dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi.
      2. La Commissione predispone annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.